Congedo parentale e ferie: nuove regole per la maturazione di ferie e permessi

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Il lavoro femminile e la nascita di una nuova famiglia sono tutelati dall’Art. 37 della Costituzione italiana, che recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”. I congedi hanno lo scopo di tutelare la lavoratrice consentendole di astenersi dal lavoro preservando l’occupazione e ricevendo un’indennità. Ma oltre all’indennità, in questi periodi di congedo si maturano le ferie?

In questo articolo ti spiegheremo come maturano le ferie durante il congedo di maternità/paternità o il congedo parentale. Ti spiegheremo inoltre se sia possibile aggiungere giorni di ferie al congedo e cosa succede quando chiusure aziendali e maternità si sovrappongono.

Punti chiave:

  • Durante il congedo obbligatorio di maternità/paternità o durante la maternità anticipata si maturano giorni di ferie come nei normali periodi di lavoro.

  • Il D.lgs 105/2022 estende il diritto alla maturazione delle ferie anche al congedo parentale, ma rimanda la decisione ai Contratti collettivi che, in generale, ancora non lo prevedono.

  • È possibile prolungare il congedo usufruendo delle ferie, a patto di avere sufficienti giorni di ferie non godute.

  • Ferie e congedi non sono sovrapponibili: se l’azienda richiede ai dipendenti di prendere ferie collettive, le dipendenti in maternità rimarranno in congedo e conserveranno i giorni di ferie.

Che differenze ci sono tra i congedi parentali?

Analizziamo innanzitutto le diverse tipologie di congedo disponibili per le madri lavoratrici e i padri lavoratori.

1. Congedo di maternità obbligatorio

Con congedo di maternità si intende un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e il puerperio, oppure in caso di adozione. L’obbligatorietà di tale congedo per le dipendenti è stabilita nel Decreto legislativo 151/2001.

Il congedo obbligatorio dura cinque mesi: in genere va da due mesi prima della data presunta del parto a tre mesi dopo il parto. Tuttavia, in assenza di complicanze e previa autorizzazione del medico, è possibile usufruire della flessibilità e astenersi dal lavoro solo un mese prima della DPP o direttamente dal parto (usufruendo così dei cinque mesi successivi).

2. Congedo di paternità in alternativa alla madre

Il congedo di paternità in alternativa alla madre ha la stessa durata del congedo obbligatorio di maternità e spetta in casi particolari, ovvero:

  • Morte o grave infermità materna

  • Abbandono o mancato riconoscimento dei neonato da parte della madre

  • Affidamento esclusivo del figlio al padre

  • Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.

3. Maternità anticipata

Se la lavoratrice svolge mansioni incompatibili con la gravidanza (ad esempio lavori faticosi o insalubri, o in condizioni ambientali che potrebbero danneggiare la sua salute o quella del feto) oppure se la gravidanza è considerata a rischio, la donna può astenersi anticipatamente dall’attività lavorativa. Dall’8° mese di gestazione subentrerà il congedo obbligatorio di maternità.

4. Congedo parentale (maternità/astensione facoltativa)

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui possono usufruire sia madri lavoratrici sia i padri lavoratori fino ai 12 anni del figlio. Permette di assentarsi dal lavoro per 11 mesi al massimo (continuativi o frazionati) ricevendo un’indennità ridotta (fino a 9 mesi al 30% della retribuzione). Il congedo parentale può essere ripartito così:

  • Madre: astensione per un massimo di sei mesi

  • Padre: astensione per un massimo di sei mesi, che possono diventare sette nel caso in cui usufruisca di almeno tre mesi di congedo

  • Genitore single (padre o madre), ovvero con affido esclusivo del figlio: astensione per un massimo di 11 mesi.

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Che siano ferie, malattie o congedi, in Personio i dipendenti chiedono autonomamente i loro permessi e il responsabile li rilascia. Nel frattempo, con Personio tu ne hai un quadro d'insieme immediato.

5. Congedo di paternità obbligatorio

Dal 2021 il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni, fruibili anche in modo non continuativo entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino. Il padre ha il diritto di usufruirne anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre.

La maturazione delle ferie in maternità e congedo parentale

Durante i congedi obbligatori per maternità o paternità si maturano le ferie? E durante il congedo parentale facoltativo? E se si usufruisce di riposi giornalieri o congedi per malattia del figlio? Te lo illustriamo qui di seguito.

1. Congedo di maternità obbligatorio e ferie

Il congedo di maternità (e paternità) obbligatorio è equiparato al lavoro ordinario. In questo arco temporale, pertanto, lavoratrici e lavoratori maturano tutti i giorni di ferie previsti dalla legge ed eventuali giorni aggiuntivi previsti dal loro CCNL di riferimento (oltre ad anzianità di servizio, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive come tredicesima e quattordicesima, ove prevista).

Vediamo un esempio pratico: Laura lavora come dipendente, il suo contratto prevede che vengano maturati 30 giorni di ferie in un anno, ovvero 2,5 giorni al mese. Supponiamo che lavori per tutto il mese di Gennaio e in seguito usufruisca del congedo obbligatorio di maternità da Febbraio a Giugno compresi, per poi rientrare al lavoro a Luglio. Laura maturerà 2,5 giorni di ferie ogni mese, inclusi quelli in cui è in maternità obbligatoria, e alla fine dell’anno avrà maturato tutti i 30 giorni previsti.

2. Maternità anticipata e ferie

Anche la maternità anticipata è equiparata a un periodo di lavoro standard. Qualora la lavoratrice debba astenersi dal lavoro prima della data di inizio della maternità obbligatoria, anche in quel lasso di tempo maturerà regolarmente giorni di ferie.

3. Congedo parentale e ferie

Fino a poco tempo fa, il congedo parentale non dava alcun diritto alla maturazione delle ferie: chi usufruiva del congedo parentale maturava tanti giorni di ferie quanti erano i dodicesimi lavorati. Tuttavia, il Decreto legislativo 105/2022, che attua la Direttiva (UE) 2019/1158, ha modificato il comma 5 dell’Art. 34 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, specificando che i periodi di congedo parentale possono essere computati nell’anzianità di servizio e “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia [...] fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva”. Attualmente, la maggior parte dei Contratti collettivi non prevede la possibilità di maturare giorni di ferie durante il congedo parentale, ma ti invitiamo a verificare sul CCNL applicabile alla tua azienda.

Riprendiamo l’esempio precedente. Supponiamo che il CCNL di riferimento non preveda la maturazione delle ferie durante il congedo facoltativo e che, dopo la maternità obbligatoria, Laura usufruisca di tre mesi di facoltativa da Luglio a Settembre, per poi rientrare al lavoro negli ultimi tre mesi dell’anno. La situazione varierebbe in questo modo:

  • Gennaio: lavoro, 2,5 giorni

  • Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno: maternità obbligatoria, 2,5 giorni x 5 mesi = 12,5 giorni

  • Luglio, Agosto, Settembre: congedo parentale, 0 giorni

  • Ottobre, Novembre, Dicembre: lavoro, 2,5 giorni x 3 mesi = 7,5 giorni

TOTALE: 22,5 giorni

4. Permessi per allattamento e per malattia del bambino

I riposi giornalieri per padri e madri dipendenti (anche noti come “riposi per allattamento”) e i congedi per malattia figlio (che permettono a uno dei genitori di assentarsi dal lavoro in occasione delle malattie di ciascun figlio, in modo illimitato se il bambino ha meno di tre anni e nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno se il bambino ha tra i 3 e gli 8 anni) non vengono conteggiati ai fini della maturazione dei giorni di ferie.

Infine ti segnaliamo che, qualora si lavori per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario, ai fini della maturazione delle ferie verrà considerato il mese intero. Pertanto, qualora nel nostro esempio Laura decidesse di usufruire del congedo parentale anche nei primi 10 giorni di Ottobre, in questo mese maturerebbe comunque 2,5 giorni. 

È possibile attaccare le ferie alla maternità?

Una volta esaurito il congedo obbligatorio di maternità o paternità, è possibile optare per rientrare al lavoro oppure usufruire del congedo parentale, che però viene retribuito al 30% dello stipendio. Ci si potrebbe quindi chiedere se sia possibile prolungare l’astensione dal lavoro unendo giorni di ferie.

La risposta è sì, è possibile usufruire delle ferie subito dopo il congedo di maternità, purché:

  • Si disponga di sufficienti ferie non godute;

  • Si concordi il periodo di ferie con l’azienda, verificando che non vi siano esigenze produttive per cui occorre rientrare al lavoro.

Con un software HR per la gestione delle presenze come Personio, ti sarà facile visualizzare la panoramica delle assenze in azienda e rispondere alla richiesta di una lavoratrice o di un lavoratore che desideri usufruire di un congedo, o prolungarlo con le ferie.

Cosa succede se i dipendenti sono in maternità durante le ferie collettive?

Le ferie collettive si attivano quando l’azienda chiude per un determinato periodo (ad esempio per le ferie estive, per effettuare manutenzioni o per un calo negli affari). In tale eventualità, i dipendenti in servizio sono obbligati a prendere le ferie.

Ciò non si applica però alle dipendenti in maternità: il congedo, infatti, sospende le ferie collettive, permettendo alla lavoratrice di usufruire di quei giorni di ferie successivamente.

Cosa fare con le ferie maturate durante la maternità e non godute?

Esattamente come quelle maturate mentre si lavora, anche le ferie accumulate durante la maternità non vanno perse: entrano nel computo delle ferie non godute e possono essere fruite entro i termini di legge. In generale, occorre usufruire di 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione, mentre i giorni restanti possono essere utilizzati entro i 18 mesi successivi.

Conclusioni

Speriamo di averti fornito una panoramica utile sui diversi tipi di congedi esistenti e sulla maturazione delle ferie in questi periodi di astensione dal lavoro. Per eventuali informazioni aggiuntive sui congedi di maternità, di paternità e parentali, o congedi matrimoniali ti consigliamo di consultare la normativa, il CCNL di riferimento della tua azienda o il sito web dell’INPS.

Domande frequenti

Di seguito troverai la risposta ad alcune domande frequenti sul congedo di maternità o parentale e ferie.

Durante la maternità obbligatoria si maturano giorni di ferie?

Sì, si maturano giorni di ferie durante la maternità obbligatoria, la paternità obbligatoria, la paternità in alternativa alla madre e la maternità anticipata.

Durante il congedo parentale si maturano giorni di ferie?

Dipende dal CCNL di riferimento, in quanto il D.lgs 105/2022 ha stabilito di sì, ma rimanda alla contrattazione collettiva.

Si possono sommare congedi e ferie?

Sì, è possibile usufruire delle ferie subito dopo il congedo di maternità o parentale, previo accordo con il datore di lavoro.

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